Quota104…ultima fermata

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Quota104…ultima fermata

15/11/2016 Lavoro Notizie Politica Scuola 0
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1.000, 2.000 o 2.500 AI LAVORI FORZATI!!!

Si sa che il PD ed i suoi parlamentari, eccetto Francesco Boccia ad agosto 2014, non hanno mai forzato il “partito” affinchè la questione Q96 si risolvesse, mai un voto contro quando dall’alto imponevano il rinvio al successivo disegno di legge o atto parlamentare.

Bastico, Ghizzoni, Gnecchi, Damiano alla fine si attengono alle evidenti falsità della RGS o dell’INPS, che affermano che i dati non sono noti o che i costi sono eccessivi o senza coperture e bloccano qualsiasi emendamento in Commissione.

Non parliamo poi dell’inutile ministero della pubblica distruzione (ormai dopo il 2015 e la legge sulla scuola non si può definire diversamente) che ogni tanto fa un vagito o meglio una scorreggia puzzolente (altrimenti nessuno si accorgerebbe!) per dire che è vivo.

Ormai tra una risoluzione e vari emendamenti presentati dai partiti di opposizione siamo al V anno nel 2017 e quindi rimangono solo i superstiti, quanti saranno?

Non è fondamentale, ci sono 4 diversi emendamenti, presentati alla Commissione Bilancio della Camera, 1 di SEL-SI e 3 del M5S, che prevedono 3 diversi casi, 1.000, 2.000 e 2.500, i relativi costi e le relative coperture previste vanno da 40 a 150 milioni al massimo

DATI 
Quota104 1.000 (M5S) 2.000 (M5S) 2.000  (SEL-SI) 2.500 (M5S)
COSTI 45 milioni 75 milioni 150 milioni 95 milioni

I fondi ci sono e sono indicati i capitoli di spesa da cui prenderli!

In ogni caso facciano una norma, definiscano il massimo numero di persone che potrebbero usufruirne e chiudano questa storia, lo hanno fatto con gli esodati, opzione donna e in permessi vari per congedi parentali.

Continuano a farlo in questa legge di stabilità per congedati di diversa situazione, vogliono prolungare opzione donna e inserire altri in congedo o permessi parentali.

Non ci si fa molte illusioni, ormai il treno sta arrivando alle ultime due stazioni (2 anni) ma occorre ringraziare come al solito i soliti parlamentari che sanno di condurre una battaglia quasi persa e malgrado questo si prestano a proporre emendamenti, quasi sempre con il nostro contributo di dati e costi.

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Emendamenti legge stabilità 2017

Tratti da Emendamenti4127bis_1.pdf (TOMO I -Articoli da 1a 50)

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201611/emendamenti/Html/05/C4127bis/alleme.htm

Emendamenti Quota96

ART. 25-bis. (Quota 96). (pag. 548) (SEL-SI)

1. All’articolo 24, comma 14, del de- creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1, e in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui a comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del lo settembre 2016, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa dì cui al comma 3.

3. Ai fini di cui ai precedenti comma 1 e 2 l’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola di cui al comma 1, che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede all’esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in casi di applicazione dei requisiti per l’accesso ai trattamento pensionistico previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Conseguentemente, all’articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

25. 01. Pannarale, Marcon, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D’Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

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Articolo 31 (M5S)

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente: 

ART. 31-bis. (Quota 96). 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 25 milioni per il 2017, 70 milioni per l’anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi del- l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

Conseguentemente all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni per il 2017 e 230 milioni a decorrere dal 2018. 

31. 04. Marzana, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall’Osso, Cominardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

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Dopo l’articolo 31 inserire il seguente: 

ART. 31-bis. (Quota 96). 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite di spesa di 10 milioni per il 2017, e 30 milioni per l’anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all’articolo 81, comma 2, è di 10 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018. 

31. 03. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall’Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

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Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente: 

ART. 31-bis. (Quota 96). 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 20 milioni per il 2017, di 55 milioni per l’anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all’articolo 81, comma 2, di 20 milioni per il 2017 e 55 milioni per il 2018. 

31. 05. Ciprini, Marzana, Cominardi, Lombardi, Dall’Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto. (pag.591 e seguenti)

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Proposte modifica norma FORNERO

Sostituire gli articoli 25, 28 e 30 con il seguente: 

ART. 25.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:

  1. « pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;

b) « pensione di anzianità »,conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un’anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni;

c) « pensione con quota », conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 98 quale somma di età anagrafica e contributiva.

………

25. 23. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini. (pag 477) (Lega)

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ART. 30.

Sostituirlo con il seguente: 

ART. 30.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

2. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

….*30. 1. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dal- l’Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D’Incà, Sorial. (M5S)

*30. 35. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.  (Possibile)

* 30. 61. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall’Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D’Incà, Sorial. (M5S) (Pag.576 e seguenti)

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